Principio
1
Gli
esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo
sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia
con la natura.
Principio
2
Conformemente
alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto internazionale,
gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse
secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere
di assicurare che le loro attività sottoposte alla loro giurisdizione
o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati
o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale.
Principio
3
Il diritto
allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente
le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni
presenti e future.
Principio
4
Al fine
di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente
costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non
potrà essere considerata separatamente da questo.
Principio
5
Tutti
gli Stati e tutti i popoli coopereranno al compito essenziale di eliminare
la povertà, come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile,
al fine di ridurre le disparità tra i tenori di vita e soddisfare
meglio i bisogni della maggioranza delle popolazioni del mondo.
Principio
6
Si accorderà
speciale priorità alla situazione ed alle esigenze specifiche
dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più
vulnerabili sotto il profilo ambientale. Le azioni internazionali
in materia di ambiente e di sviluppo dovranno anche prendere in considerazione
gli interessi e le esigenze di tutti i paesi.
Principio
7
Gli
Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare,
tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema
terrestre. In considerazione del differente contributo al degrado
ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma
differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità
che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile
date le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente
globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono.
Principio
8
Al fine
di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di
vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare
i modi di produzione e consumo insostenibili e promuovere politiche
demografiche adeguate.
Principio
9
Gli
Stati dovranno cooperare onde rafforzare le capacità istituzionali
endogene per lo sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione
scientifica mediante scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche
e facilitando la preparazione, l'adattamento, la diffusione ed il
trasferimento di tecnologie, comprese le tecnologie nuove e innovative.
Principio
10
Il modo
migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare
la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli.
Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso
alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche
autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed
attività pericolose nelle comunità, ed avrà la
possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati
faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione
del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà
assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi,
compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.
Principio
11
Gli
Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia ambientale.
Gli standard ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione
dell'ambiente dovranno riflettere il contesto ambientale e di sviluppo
nel quale si applicano. Gli standard applicati da alcuni paesi possono
essere inadeguati per altri paesi, in particolare per i paesi in via
di sviluppo, e imporre loro un costo economico e sociale ingiustificato.
Principio
12
Gli
Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale
aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno
sviluppo sostenibile in tutti i paesi ed a consentire una lotta più
efficace ai problemi del degrado ambientale. Le misure di politica
commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio
internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta
a risolvere i grandi problemi ecologici transfrontalieri o mondiali
dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso internazionale.
Principio
13
Gli
Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilità
per i danni causati dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e
per l'indennizzo delle vittime. Essi coopereranno, in modo rapido
e più determinato, allo sviluppo progressivo del diritto internazionale
in materia di responsabilità e di indennizzo per gli effetti
nocivi del danno ambientale causato da attività svolte nell'ambito
della loro giurisdizione o sotto il loro controllo in zone situate
al di fuori della loro giurisdizione .
Principio
14
Gli
Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire
il dislocamento o il trasferimento in altri Stati di tutte le attività
e sostanze che provocano un grave degrado ambientale o sono giudicate
nocive per la salute umana.
Principio
15
Al fine
di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo
le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio
di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica
assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure
adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire
il degrado ambientale.
Principio
16
Le autorità
nazionali dovranno adoprarsi a promuovere l'"internalizzazione" dei
costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando
che è in principio l'inquinatore a dover sostenere il costo
dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e
senza distorcere il commercio internazionale e gli investimenti .
Principio
17
La valutazione
d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà effettuata
nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere
effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla decisione
di un'autorità nazionale competente.
Principio
18
Gli
Stati notificheranno immediatamente agli altri Stati ogni catastrofe
naturale o ogni altra situazione di emergenza che sia suscettibile
di produrre effetti nocivi improvvisi sull'ambiente di tali Stati.
La comunità internazionale compirà ogni sforzo per aiutare
gli Stati così colpiti.
Principio
19
Gli
Stati invieranno notificazione previa e tempestiva agli Stati potenzialmente
coinvolti e comunicheranno loro tutte le informazioni pertinenti sulle
attività che possono avere effetti transfrontalieri seriamente
negativi sull'ambiente ed avvieranno fin dall'inizio con tali Stati
consultazioni in buona fede.
Principio
20
Le donne
hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo.
La loro piena partecipazione è quindi essenziale per la realizzazione
di uno sviluppo sostenibile.
Principio
21
La creatività,
gli ideali e il coraggio dei giovani di tutto il mondo devono essere
mobilitati per forgiare una partnership globale idonea a garantire
uno sviluppo sostenibile ed assicurare a ciascuno un futuro migliore.
Principio
22
Le popolazioni
e comunità indigene e le altre collettività locali hanno
un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie
alle loro conoscenze e pratiche tradizionali. Gli Stati dovranno riconoscere
la loro identità, la loro cultura ed i loro interessi ed accordare
ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro efficace
partecipazione alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
Principio
23
L'ambiente
e le risorse naturali dei popoli in stato di oppressione, dominazione
ed occupazione saranno protetti.
Principio
24
La guerra
esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile.
Gli Stati rispetteranno il diritto internazionale relativo alla protezione
dell'ambiente in tempi di conflitto armato e, se necessario, coopereranno
al suo progressivo sviluppo.
Principio
25
La pace,
lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e indivisibili.
Principio
26
Gli
Stati risolveranno le loro controversie ambientali in modo pacifico
e con mezzi adeguati in conformità alla Carta delle Nazioni
Unite.
Principio
27
Gli
Stati ed i popoli coopereranno in buona fede ed in uno spirito di
partnership all'applicazione dei principi consacrati nella presente
Dichiarazione ed alla progressiva elaborazione del diritto internazionale
in materia di sviluppo sostenibile.