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Sezione 1° civile
in persona dei magistratidott. Giuseppe PATRONE presidente
dott. Aurelio CAPPABIANCA giudice
dott. Domenico BONARETTI giudice rel.
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato,
promosso con ricorso ex art. 17 ss legge 18.2.89 n. 56
DA
Dr. Guido Contessa, elettivamente domiciliato
in Milano, via Anfossi 2, presso lo studio dellAvvocato Lorenzo Guzzini,
che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE CONTRO
CONSIGLIO DELLORDINE DEGLI PSICOLOGI per la REGIONE LOMBARDIA, in persona del presidente dr. Mario Rossini
RESISTENTE e con lintervento necessario del Pubblico Ministero
INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia elettorale
CONCLUSIONI per il RICORRENTE:
previa declaratoria di illegittimità dellelezione del Consiglio dellOrdine Lombardo degli Psicologi tenutasi in Milano il 20-6-1993, annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti disponendo la rinnovazione della consultazione elettorale.
Per il RESISTENTE: rigettarsi il ricorso
Per il P.M. : rigettarsi la domanda, non appalesandosi nelle modalità di consegna delle schede di voto violazione dellart. 20 1.cit. che non prevede specifiche modalità di individuazione dellelettore rititante la scheda ma soltanto certe modalità di identificazione al momento del voto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 17 ss legge 56/89 depositato in data 19.7.93, il dr. Guido Contessa impugnava i risultati dellelezione del Consiglio Lombardo degli Psicologi svoltasi in Milano il 20-6-1993, chiedendo al Tribunale lannullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti e la rinnovazione della consultazione elettorale. Il ricorrente lamentava la violazione dellart. 20 c.10 della legge cit. introduttivo del voto per corrispondenza, sostenendo che alcuni candidati, pur non muniti di delega da parte dellelettore per il ritiro, si erano fatti consegnare dalla commissione elettorale un rilevato numero di schede per poi distribuirle ai propri sostenitori, restando così favorito rispetto agli altri candidati che, come il ricorrente, non avevano assunto analoghe iniziative, ritenute lesive della parità di trattamento nelle operazioni di voto. A riprova, il dr. Contessa allegava al ricorso un volantino circolare intestato AUPI, ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI e dr. Mario Rossini, segretario nazionale in cui il predetto , per agevolare i colleghi che intendevano avvalersi della votazione per corrispondenza, essendo possibile procedere anche per delega al ritiro a Milano della scheda ed andando io sovente in Tribunale invitava i destinatari che lo desiderassero a mettersi in contatto con lo stesso Rossini - o con altri colleghi indicati per incaricarli di ritirare la scheda e la relativa busta per ottenere la consegna diretta, evitando file e perdite di tempo per lidentificazione e il voto e precisava che, previa autentica della sottoscrizione sulla busta contenente la scheda, la busta stessa poteva essere spedita per posta o affidata ad un collega per la consegna. Alludienza camerale fissata, compariva il dr. ROSSINI quale presidente del Consiglio dellOrdine che, accettando la discussione del ricorso (notificato ancora al domicilio del commissario straordinario) produceva varia documentazione, sostenendo la correttezza delle procedure eseguite. Sempre alludienza camerale, il ricorrente denunciava altresì lirregolarità dei voti fatti pervenire al presidente del seggio con mezzi diversi da quello postale (per es, tramite altri elettori incaricati).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Deve premettersi in fatto che alludienza camerale
il dr. ROSSINI ha escluso di aver ritirato schede elettorali a
mazzi riconoscendo invece di aver inviato la circolare con lofferta
della propria disponibilità al ritiro della scheda elettorale ai soli aderenti
della propria associazione AUPI (100 in provincia di Varese) e di aver ritirato
un numero di schede corrispondente a quello degli elettori che gliene avevano
dato incarico: non tutti costoro avevano poi effettivamente votato, alcuni
avevano inviato il voto per posta, altri avevano affidato a colleghi la
busta da recapitare al seggio.
Ciò premesso, occorre altresì puntualizzare che il ritiro delle schede
senza delega e la loro consegna con mezzi diversi da quello postale (in
ciò si risolvono sostanzialmente le doglianze del ricorrente) vengono denunciati
come irregolarità autonome, ossia idonee di per se stesse ad alterare il
normale corso della consultazione, e non come strumenti di concreto utilizzo
per brogli (per es. modificare il numero dei voti rispetto a quello degli
aventi diritto, per coartare in concreto la volontà degli elettori, ecc.).
Ma la legge non sembra riconoscere giuridica rilevanza alle segnalate scorrettezze.
Dispone infatti lart. 20 co. 10 1 56/89 che: E ammessa
la votazione per corrispondenza. Lelettore chiede alla segreteria
del consiglio dellordine la scheda alluopo timbrata e la fa
pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio
in busta sigillata, sulla quale sono apposte le firme del votante, autenticata
dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda
di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare lintegrità,
apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa
apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nellurna.
Così introdotto il voto per corrispondenza, il necessario temperamento
tra linteresse ed agevolare lesercizio del voto da parte dei
singoli elettori (ostacolati a renderlo perché residenti in località diverse
dalla sede del consiglio o del seggio o per altri motivi) e linteresse
al regolare e genuino svolgimento delle elezioni sembra realizzato dal legislatore
distinguendo la fase del ritiro della scheda da quella vera e propria del
voto e approntando solo per questultima particolari cautele funzionali
nellaccertamento dellidentità del votante e dellintegrità
della busta contenente il voto. Invero, neppure il ricorrente dubita che
lespressione lelettore chiede
la scheda timbrata
possa essere intesa nel senso di riconoscere una facoltà di delega al ritiro;
e così, del resto, lespressione è stata intesa nellavviso di
convocazione elettorale, ove si precisa che il ritiro della scheda e della
busta è possibile anche a mezzo di proprio incaricato.
Orbene, se tale è il disposto legislativo, non pare al collegio che
vi sia ragione di richiedere, per la validità di questa delega, una forma
particolare, per esempio quella scritta, con la conseguenza che anche la
delega orale potrà essere ammessa. Va tenuto presente al riguardo che il
ROSSINI ha dichiarato in udienza, senza contestazione sul punto, di aver
ritirato le schede non a mazzi ma soltanto per i colleghi
che lavevano in tal senso incaricato; del resto , ex art. 22, 1 co
1 cit. le schede vengono predisposte per il voto in un numero corrispondente
a quello degli aventi diritto sicché, in difetto di precisi elementi
di prova di segno diverso, lipotesi di una loro incontrollata distribuzioni
non pare fondatamente prospettabile. E ben vero che tale condotta
potrebbe consentire irregolarità quali ad es. il ritiro di una scheda poi,
per qualsiasi motivo non consegnata allelettore che laveva richiesta.
Ma anche in tale ipotesi non sarebbe comunque precluso allelettore
di attivarsi personalmente per esercitare il diritto di voto e, del resto,
trattasi di ipotesi nella specie neppure prospettata dal ricorrente. In
ogni caso resta ineludibile il momento essenziale del controllo attraverso
il riscontro della compatibilità numerica tra le schede consegnate e quelle
ricevute, nonché tra gli aventi diritto al voto e coloro che tale diritto
risultano aver effettivamente esercitato. E la regolarità di tale controllo
neppur è stata contestata. Quanto infine alla consegna della scheda a mezzo
posta, la lettera della legge (la fa pervenire prima della chiusura
delle elezioni al presidente del seggio in busta sigillata
senza
altre specificazioni) e la suaratio (come sopra già individuata
nellagevolazione del voto agli aventi diritto) non sembrano consentire
che si dubiti, ove siano state rispettate le ulteriori disposizioni volte
ad assicurare la genuinità del voto, della liceità della consegna della
busta, anche se effettuata tramite soggetti o mezzi estranei al servizio
postale normalmente inteso, i cui eventuali ritardi (che possono considerarsi
come evenienze probabili e che vanno calcolati con riguardo anche al periodo
di apertura delle votazioni) sarebbero ben idonei ad escludere la validità
del voto.
In conclusione liniziativa lamentata con il presente procedimento
appare abbastanza chiaramente rivolta ad agevolare il voto per una cerchia
di elettori (propri sostenitori o presunti tali) e comunque a presentare
un candidato in una luce di disponibilità ed efficienza
non certo priva di suggestione. Essa risulta quindi suscettibile di ingenerare
non poche perplessità sotto il profilo dellopportunità, per così dire
morale di evitare influenze sulla neutralità che dai
candidati sarebbe auspicabile, per astratto, fosse mantenuta nello svolgimento
delle competizioni elettorali ma, per le ragioni già sopra esposte, non
sembra esorbitare dai limiti tracciati dal legislatore che, in concreto
e alle condizioni esaminate, ha ritenuto di consentire anche lesercizio
a domicilio del diritto di voto. Da qui il rigetto del
ricorso.
La mancata costituzione del resistente tramite difensore esime il collegio
dalla liquidazione delle spese.
PM rigetta il ricorso proposto dal dr. Guido CONTESSA.
Così deciso in Milano nella camera del consiglio del 10 dicembre 1993.
Il Giudice est.
Il Presidente