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RITORNANO GLI PSICO-PEDAGOGISTI  

La Legge 270/82 art.14 prevede la possibilità di utilizzare docenti in possesso di laurea in psicologia in attività psico-pedagogiche all'interno della scuola; tali docenti non vedono però garantito il diritto di continuità nell'attività, dopo anni di lavoro, per "merito" della legge 426/88 art.5. Inoltre il docente viene nominato dallo stesso Capo dell'istituto per cui non vi è riconoscimento ufficiale del titolo professionale da parte del Ministero della P.I. e dell'Amministrazione scolastica. La precarietà del provvedimento annuale della utilizzazione del limite del 20% del personale in soprannumero e il reclutamento selvaggio, non garantiscono la continuità del servizio, che risulta provvisorio anche per gli utenti, e non tutelano la professionalità e le competenze dello psicologo; la legge e la scuola non hanno quindi ancora qualificato la figura dello psicologo scolastico. Gli aventi diritto al titolo di psicologo chiedono:
  • l'automatica conferma dell'incarico dopo il primo anno per garantire la continuità delle attività per diritto acquisito
  • il riconoscimento giuridico della figura professionale dello psicologo scolastico
  • il reclutamento di docenti in possesso di laurea
  • la possibilità di accedere a livelli superiori di carriera
*** nota redazionale*** Pare che fare lo psicologo scolastico o "psico-pedagogista" continui ad essere difficile e precario, nonostante sia una figura ormai abbastanza nota nel mondo della scuola. Utilizzata in questa maniera pare però serva soprattutto per utilizzare personale esuberante e per non impostare diversamente e con maggiore ricchezza iter formativi se non alternativi almeno maggiormente rispondenti alle necessità della nostra società.