La Legge 270/82 art.14 prevede la possibilità di
utilizzare docenti in possesso di laurea in psicologia in attività
psico-pedagogiche all'interno della scuola; tali docenti non vedono però
garantito il diritto di continuità nell'attività, dopo anni
di lavoro, per "merito" della legge 426/88 art.5. Inoltre il docente viene
nominato dallo stesso Capo dell'istituto per cui non vi è riconoscimento
ufficiale del titolo professionale da parte del Ministero della P.I. e dell'Amministrazione
scolastica. La precarietà del provvedimento annuale della utilizzazione
del limite del 20% del personale in soprannumero e il reclutamento selvaggio,
non garantiscono la continuità del servizio, che risulta provvisorio
anche per gli utenti, e non tutelano la professionalità e le competenze
dello psicologo; la legge e la scuola non hanno quindi ancora qualificato
la figura dello psicologo scolastico. Gli aventi diritto al titolo di psicologo
chiedono:
- l'automatica conferma dell'incarico dopo il primo anno per garantire
la continuità delle attività per diritto acquisito
- il riconoscimento giuridico della figura professionale dello psicologo
scolastico
- il reclutamento di docenti in possesso di laurea
- la possibilità di accedere a livelli superiori di carriera
*** nota redazionale*** Pare che fare lo psicologo scolastico o "psico-pedagogista"
continui ad essere difficile e precario, nonostante sia una figura ormai
abbastanza nota nel mondo della scuola. Utilizzata in questa maniera pare
però serva soprattutto per utilizzare personale esuberante e per
non impostare diversamente e con maggiore ricchezza iter formativi se non
alternativi almeno maggiormente rispondenti alle necessità della
nostra società.