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L’accordo di programma per le scuole autonome
Normativa di riferimento
Legge n. 142/90 art.27
Legge n. 241/90,art.14, 14-bis, 14/ter.
Legge n. 662/96,art. 2,oc 203ss.
D.P.R. n.275/99 artt.7, 8 c. 5°, 9 c. 2°, 9 c. 3°
Estratto dalla Rivista DIRIGENTI SCUOLA
La legge n: 142/90, all’art. 27, individua nell’accordo di programma una forma associativa e di cooperazione fra comuni, provincie, regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici per razionalizzare risorse e stimolare ogni efficace collaborazione fra soggetti istituzionali e sociali. L’accordo è dunque il principale strumento di concertazione e di coordinamento della programmazione e dell’azione amministrativa sul territorio per interventi complessi. Ciascun ente partecipante all’accordo conserva le proprie attribuzioni e si impegna ad esercitarle secondo quanto previsto dall’accordo stesso. L’accordo di programma , rispetto alla convenzione,consente maggiori possibilità di intervento e incisività; non solo, ma all’accordo di programma possono partecipare un maggior numero di soggetti. Inoltre l’accordo di programma, rispetto ad esempio al consorzio, non richiede l’istituzione di una struttura organizzativa stabile e duratura. Le scuole autonome possono attivare collegamenti fra loro mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità condivise e per realizzare ampliamenti dell’offerta formativa. A questi accordi possono partecipare anche le istituzioni scolastiche dotate di riconoscimento legale e le strutture di formazione professionale accreditate, oltre ad enti esterni operanti sul territorio. Nel concreto, le scuole possono promuovere e partecipare:
  • ad accordi e convenzioni per attività di comune interesse (progetti) con altre scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale (ad es. associazioni disabili e loro familiari, cooperative sociali) su progetti determinati;
  • ad accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per realizzare specifici progetti.
Le scuole, inoltre, possono definire accordi con regioni ed enti locali per promuovere il curricolo mediante una integrazione tra sistemi formativi (percorsi formativi integrati) negli ambiti specifici indicati dagli art.138 e 137 del d. lgs n. 112/98. Gli ambiti sono questi:
  • offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
  • educazione degli adulti;
  • orientamento scolastico e professionale;
  • prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
Il curricolo della scuola autonoma può essere personalizzato anche in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. L’accordo di rete tra scuole può avere questi oggetti operativi:
  • attività didattiche
  • di ricerca, sperimentazione e sviluppo
  • di formazione e aggiornamento
  • di amministrazione e contabilità
  • di acquisto di beni e servizi
  • di organizzazione;
  • altre attività coerenti con le finalità costituzionali;
  • scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete;
  • istituzioni di laboratori per:
    • la ricerca didattica e la sperimentazione,
    • la documentazione, finalizzata alla più ampia circolazione di ricerche, esperienze, documenti e informazioni,
    • la formazione in servizio del personale scolastico,
    • l’orientamento scolastico, professionale ed altro;
  • affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo inter-istituzionale e di gestione dei laboratori.
L’organo responsabile della gestione o promotore è individuato e stabilito dall’accordo di rete; a tale organo competono : la gestione delle risorse professionali e finanziarie. Nell’individuazione del soggetto promotore si seguono questi criteri:
  • la competenza primaria (cioè la competenza di amministrazione attiva sull’opera da attuare);
  • la competenza prevalente (vale a dire un parametro economico-quantitativo in relazione alla distribuzione tra i diversi soggetti delle parti di un’opera).
Riguardo alle modalità di esercizio del potere il promotore:
  • fornisce ai soggetti interessati il quadro delle azioni e delle connesse modalità attuative nel caso
in cui l’accordo serva per la definizione di un programma;
  • invita a partecipare all’accordo altri soggetti che possono essere portatori di interessi pubblici
nell’intervento da definire o da attuare.

Le scuole aderenti definiscono la durata, le competenze e i poteri dell’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto. L’attivazione dell’accordo prevede le fasi di iniziativa e di trattativa:

Fase di iniziativa. La legge introduce un procedimento formale per la conduzione di questa fase, la conferenza di servizio, che viene convocata dal promotore in tante sedute fino a raggiungere infine la soluzione condivisa e,quindi, la conclusione dell’accordo. Il ricorso alla conferenza di servizio non è tuttavia un vincolo, potendo assolversi, la fase dell’iniziativa, con semplici incontri di lavoro e intese.

Fase della trattativa. Definito il profilo contenutistico dell’accordo, i soggetti aderenti lo approvano formalmente . Per la vigilanza sull’esecuzione degli accordi la legge n. 142/90 prevede la costituzione di un apposito collegio con il compito di attivare interventi surrogatori in caso di non adempimento degli obblighi assunti da parte dei soggetti firmatari dell’accordo. L’accordo infatti vincola i contraenti sin alla fase di adesione iniziale a rispettare ed eseguire quanto concordato. E’ possibile prevedere, all’interno dell’accordo di programma, specifiche procedure di arbitrato, interventi surrogatori e di rimedio per superare possibili ritardi e mancati adempimenti da parte di uno o più soggetti partecipanti. L’accordo deve indicare la consistenza delle risorse professionali e finanziarie messe a disposizione dalla rete dalle singole istituzioni. La legge stabilisce che l’accordo sia "approvato con atto formale". Questa condizione, per le scuole, è soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio di circolo/Istituto che approva l’accordo; la deliberazione infatti è atto amministrativo a tutti gli effetti. L’accordo, una volta approvato, è depositato presso le segreterie delle scuole aderenti (Mario Falanga).

 

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