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La
legge n: 142/90, allart. 27, individua nellaccordo di
programma una forma associativa e di cooperazione fra comuni, provincie,
regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici per razionalizzare
risorse e stimolare ogni efficace collaborazione fra soggetti istituzionali
e sociali. Laccordo è dunque il principale strumento
di concertazione e di coordinamento della programmazione e dellazione
amministrativa sul territorio per interventi complessi. Ciascun ente
partecipante allaccordo conserva le proprie attribuzioni e si
impegna ad esercitarle secondo quanto previsto dallaccordo stesso.
Laccordo di programma , rispetto alla convenzione,consente maggiori
possibilità di intervento e incisività; non solo, ma
allaccordo di programma possono partecipare un maggior numero
di soggetti. Inoltre laccordo di programma, rispetto ad esempio
al consorzio, non richiede listituzione di una struttura organizzativa
stabile e duratura. Le scuole autonome possono attivare collegamenti
fra loro mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità
condivise e per realizzare ampliamenti dellofferta formativa.
A questi accordi possono partecipare anche le istituzioni scolastiche
dotate di riconoscimento legale e le strutture di formazione professionale
accreditate, oltre ad enti esterni operanti sul territorio. Nel concreto,
le scuole possono promuovere e partecipare:
Le scuole aderenti definiscono la durata, le competenze e i poteri dellorgano responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto. Lattivazione dellaccordo prevede le fasi di iniziativa e di trattativa: Fase di iniziativa. La legge introduce un procedimento formale per la conduzione di questa fase, la conferenza di servizio, che viene convocata dal promotore in tante sedute fino a raggiungere infine la soluzione condivisa e,quindi, la conclusione dellaccordo. Il ricorso alla conferenza di servizio non è tuttavia un vincolo, potendo assolversi, la fase delliniziativa, con semplici incontri di lavoro e intese. Fase della trattativa. Definito il profilo contenutistico dellaccordo, i soggetti aderenti lo approvano formalmente . Per la vigilanza sullesecuzione degli accordi la legge n. 142/90 prevede la costituzione di un apposito collegio con il compito di attivare interventi surrogatori in caso di non adempimento degli obblighi assunti da parte dei soggetti firmatari dellaccordo. Laccordo infatti vincola i contraenti sin alla fase di adesione iniziale a rispettare ed eseguire quanto concordato. E possibile prevedere, allinterno dellaccordo di programma, specifiche procedure di arbitrato, interventi surrogatori e di rimedio per superare possibili ritardi e mancati adempimenti da parte di uno o più soggetti partecipanti. Laccordo deve indicare la consistenza delle risorse professionali e finanziarie messe a disposizione dalla rete dalle singole istituzioni. La legge stabilisce che laccordo sia "approvato con atto formale". Questa condizione, per le scuole, è soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio di circolo/Istituto che approva laccordo; la deliberazione infatti è atto amministrativo a tutti gli effetti. Laccordo, una volta approvato, è depositato presso le segreterie delle scuole aderenti (Mario Falanga).
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