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NOTIZIE IN BREVE
NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI PSICOTERAPIA
La
Legge 18/02/89 n. 56 con il dispositivo del n. 3 pone finalmente con chiarezza
le condizioni legali per l'esercizio della psicoterapia. Medici e psicologi,
dopo la laurea, dovranno seguire la formazione attraverso la frequenza di
scuole di specializzazione, almeno quadriennali, attivate secondo le indicazioni
del CUM, o presso le Università o presso le istituzioni private. In attesa
che si compiano gli iter per l'apertura di queste scuole, la legge prevede
all'art. 35 (norme transitorie) per i prossimi 5 anni, e cioè fino al 18/02/1994
che coloro i quali siano iscritti all'Albo dei Medici o degli Psicologi,
possono richiedere al proprio ordine l'autorizzazione all'esercizio della
psicoterapia presentando la documentazione della formazione conseguita.
C'è quindi ancora un po' di tempo per formarsi prima che vengano
attivate le norme restrittive dell'art. 3 a causa delle quali le scuole
dovranno probabilmente attestarsi su un numero di ore molto alto e su un
numero di allievi molto basso con gravi conseguenze sui costi.
Dal notiziario "La consulenza e la psicoterapia in Sessuologia" dell'Ist. Internazionale di Sessuologia, c.p. 2160 - FI ferrovia
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