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NOTIZIE IN BREVE

NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI PSICOTERAPIA

La Legge 18/02/89 n. 56 con il dispositivo del n. 3 pone finalmente con chiarezza le condizioni legali per l'esercizio della psicoterapia. Medici e psicologi, dopo la laurea, dovranno seguire la formazione attraverso la frequenza di scuole di specializzazione, almeno quadriennali, attivate secondo le indicazioni del CUM, o presso le Università o presso le istituzioni private. In attesa che si compiano gli iter per l'apertura di queste scuole, la legge prevede all'art. 35 (norme transitorie) per i prossimi 5 anni, e cioè fino al 18/02/1994      che coloro i quali siano iscritti all'Albo dei Medici o degli Psicologi, possono richiedere al proprio ordine l'autorizzazione all'esercizio della psicoterapia presentando la documentazione della formazione conseguita.
C'è quindi ancora un po' di tempo per formarsi prima che vengano attivate le norme restrittive dell'art. 3 a causa delle quali le scuole dovranno probabilmente attestarsi su un numero di ore molto alto e su un numero di allievi molto basso con gravi conseguenze sui costi.

Dal notiziario "La consulenza e la psicoterapia in Sessuologia" dell'Ist. Internazionale di Sessuologia, c.p. 2160 - FI ferrovia