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LE SCUOLE PRIVATE COME LE TV PRIVATE:
RISCHIANO LA  BEFFA

I recenti avvenimenti relativi alla concessione delle frequenze per le tv private, offre a tutti una buona analogia di quello che succederà se i meccanismi di riconoscimento delle Scuole private di Formazione in Psicoterapia, non saranno controllabili. Come nel caso delle tv passano "gli amici degli amici", oppure realtà inventate ad hoc, e vengono bocciate organizzazioni serie e collaudate. Il recente incontro che la SIPS ha organizzato fra il CD nazionale e le Scuole Private, al quale erano presenti i rappresentanti di ben 60 Scuole ha evidenziato l'interesse delle stesse a difendersi, ma ha anche messo in luce la fragilità dell'attuale governo della SIPS, all'interno del quale si agitano contrapposizioni vistose su questo come su altri temi.
La riunione, da un certo punto di vista è stata un successo, perché erano ben 4 anni che la SIPS trascurava le Scuole, ma da un altro ha spaziato su troppi temi per consentire un approfondimento delle ragioni di opposizione alla famigerata  Commissione. NOI PSICOLOGIA riserva uno spazio all'esame puntale, articolo per articolo, delle proposte della Commissione, nella speranza che un po' di chiarezza e la novità del Ministro facciano azzerare tutto.

ART. 1 - Dovrà essere precisato l'indirizzo scientifico-culturale da cui deriva il modello di formazione psicoterapeutica attuato dalla Scuola e al quale verrà fatto riferimento nell'attestato finale. Tanto l'indirizzo scientifico-culturale che il modello di psicoterapia dovranno risultare inequivocabilmente riconducibili ad una tradizione scientifica internazionale. La Scuola inoltre dovrà documentare che l'Associazione cui fa riferimento è affiliata alle Società scientifiche nazionali ed internazionali che si richiamano al modello adottato; nel caso che tale documentazione non sia sufficiente, la possibilità di riconoscimento dovrà risultare dai rendiconti di casi clinici trattati e contributi scientifici prodotti dalla Scuola e riconosciuti nell'ambito accademico nazionale e internazionale.

COMMENTO

Occorre un "modello" di formazione psicoterapeutica. A parte la oscurità di tale parola, ciò implica l'esclusione di molte serissime scuole di formazione professionale il cui approccio è sincretico. Non pare tanto assurda una scuola che offrisse conoscenze sulle teorie freudiane, ma anche skinneriane; e che insegnasse tecniche terapeutiche come il T.A., la bioenergetica e la A.T.. La regolamentazione riguarda le scuole professionali non le Scuole, intese come correnti o filosofie psicoterapeutiche.
La richiesta di affiliazione a "Società scientifiche nazionali e internazionali" è umiliante, come se una esperienza locale e nostrana non fosse per definizione adeguata. In alternativa a questa sciocchezza dell'internazionalità, occorrono contributi "prodotti dalla Scuola": da quando le Scuole scrivono? E quali contributi individuali saranno riconosciuti come appartenenti alle Scuole: quelli del fondatore, del Presidente, degli allievi, dei formatori? La cosa è lasciata nel generico perché tanto occorre che i contributi siano riconosciuti "nell'ambito accademico nazionale e internazionale". Eccoci qui all'Università che decide ciò che è e ciò che non è qualificato, e non solo la nostrana ma anche quella straniera. Se questo articolo dovesse essere applicato con rigore, nessuna Scuola passerebbe: quanti sono gli italiani che pubblicano su riviste scientifiche internazionali? Ma in realtà non è questo che la Commissione pensa, basterà essere "riconosciuti" dai suoi membri e lo saranno le scuole "riconoscenti".

ART. 2 - Nella domanda di riconoscimento, la Scuola dovrà dimostrare di disporre di strutture didattico-formative adeguate sai quantitativamente che qualitativamente. Dovrà inoltre presentare copia del proprio bilancio consuntivo.

COMMENTO

La Scuola (sempre con la maiuscola, cioè sempre nell'ambiguità fra Centro di formazione professionale e Scuola di pensiero) deve "disporre" di strutture: significa in affitto, comodato, proprietà, uso transitorio? Meglio non chiarire, in modo che l'articolo possa scattare per l'esclusione dei riottosi. Sarà facile trovare una Scuola da tenere fuori, non ha abbastanza finestre o un numero di cessi in regola con qualche norma. Ma il secondo comma è mostruoso: la Scuola deve presentare il proprio bilancio. Perché? Chi lo controllerà e su quali parametri? Una Scuola privata può guadagnare miliardi o operare gratis: cosa c'entra questa richiesta con il riconoscimento pubblico?

ART. 3 - Il numero delle ore annuali non  dovrà essere inferiore a 400 di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture pubbliche (cfr. V punto 2)

COMMENTO

La determinazione del numero di ore annuali è un'altra idea balzana, senza l'indicazione del numero di anni. Per un training in sessuologia 400 ore sono assurde: non esiste attualmente nessuna scuola del genere in Italia. Per un training psicoanalitico sono addirittura poche. E poi in quanti anni? Il 25% del monte ore va dedicato al tirocinio, dove? In strutture pubbliche, operanti nell'ambito della salute mentale (v. V, 2).
Prima assurdità: come può un trainee in psicoanalisi freudiana fare tirocinio in una USL o n un O.P.? La salute mentale è una dizione che indica solo il comparto psichiatrico: sembrano dunque esclusi i servizi per tossicodipendenti e quelli per l'handicap, i servizi geriatrici ed i servizi sanitari non psichiatrici, e tutti quelli che non sono nell'ambito della salute mentale.

ART. 4 - L'insegnamento teorico dovrà contemplare:

1)      un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica, nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;

2)      l'approfondimento specifico dell'indirizzo scientifico-culturale della Scuola.

COMMENTO

Questo articolo è un'altra fonte di confusione. Il comma 1 richiede insegnamenti che non tengono conto del fatto che saranno ammessi alle scuole i già laureati in Psicologia. Se per caso questo articolo riguarda i medici, occorre specificarlo con chiarezza, e comunque non ha senso obbligare certi insegnamenti senza specificare la loro dimensione oraria. La richiesta poi di presentare e discutere criticamente i "principali indirizzi terapeutici" è imprecisa (quali sono?), e contraddittoria la richiesta di una scuola appartenente ad un indirizzo specifico. Sarà divertente controllare con quale criticità sarà affrontato il behaviorismo dalle scuole di indirizzo psicoanalitico e viceversa.

ART. 5 - Il tirocinio dovrà comprendere:

1)      la formazione personale coerente al tipo di formazione psicoterapeutica adottata dalla Scuola, formazione che dovrà prevedere la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante il training;

2)      esperienze in strutture pubbliche operanti nell'ambito della salute mentale.

COMMENTO

Questo articolo è semplicemente un'offesa alla cultura terapeutica. In essa il tirocinio (che nell'art. III era dimensionato in "almeno" 100 ore annue, senza specificare in quanti anni) comprende: 1) la "formazione  personale", che deve comprendere la "supervisione" dei casi; 2) esperienze in strutture pubbliche della salute mentale. Del secondo punto abbiamo già detto nel commento all'art. III. Circa il primo punto siamo alla totale ignoranza di come in molte scuole si procede alla formazione degli psicoterapeuti. Identificare il tirocinio con la formazione personale e questa con la supervisione, è una mostruosità teorica prima ancora che un'offesa alla storia. Intanto esistono scuole che non prevedono affatto una formazione personale (molte delle behavioriste). In secondo luogo, le scuole che la prevedono, la separano nettamente dalla supervisione, che, laddove è prevista (non sempre lo è) viene dopo un serio monte ore di formazione personale. in terzo luogo è assurdo pensare che il tirocinio debba essere pubblico (quindi niente studi o Istituti privati) e garantire anche dei casi da portare in supervisione! A parte la quasi impossibilità di trovare tirocinii nel settore pubblico e della salute mentale, sarà da vedere quali operatori pubblici affideranno i loro casi a giovani in training. Si opporranno questioni etiche e giuridiche (come far fare affidare ad un tirocinio di almeno 100 ore, un paziente che magari necessita di una psicoterapia di tre anni?). Ma si opporranno anche questioni metodo-logiche: quale terapeuta pubblico affiderà un suo paziente a un trainee, magari di orientamento diverso? Infine, basta fare un po' di conti, per capire che questo articolo fa ridere. In 100 ore (e magari in un solo anno) si devono inserire la formazione personale, il tirocinio in strutture pubbliche e la supervisione dei casi clinici: alla faccia della serietà!

ART. 6 - Le modalità e i criteri di ammissione alla Scuola dovranno essere definiti ed espliciti. Il numero massimo degli allievi dovrà essere stabilito annualmente in base alle documentate disponibilità didattiche e formative presenti nella Scuola.

COMMENTO

Questo sembra l'unico articolo passabile dell'intero lavoro.

ART. 7 - Il livello di formazione conseguito da ogni allievo, sia nella preparazione teorica che nel tirocinio, dovrà essere verificato periodicamente mediante valutazioni obiettive di cui siano precisati i criteri e le modalità.

COMMENTO

La richiesta di "verifica periodica" è saggia, anche se presuppone un iter lungo di formazione. La cosa grottesca, visto che la Commissione è composta da sedicenti "esperti in psicoterapia", è la richiesta di "valutazioni obiettive". A parte l'ossimoro  (ogni attribuzione di valore, valutazione, è soggettiva e può al massimo diventare inter-soggettiva), sarebbe divertente chiedere alla Commissione di indicare quale autore ha spiegato la natura e la procedura di una valutazione obiettiva.

Art. 8 - L'attestato finale necessario per l'iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti dovrà essere conferito sulla base di valutazioni obiettive sia nella formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinica conseguito, quest'ultimo esaminato mediante lo svolgimento di una tesi e l'analisi di casi clinici trattati con supervisione.

COMMENTO

Anche per l'attestato occorre una "valutazione obiettiva". La Università, che sembra il regno dell'obiettività a stare a questa Commissione, ci dovrebbe raccontare i criteri di valutazione obiettiva coi quali assegna i diplomi di Laurea!

ART. 9 - Il corpo docente, in numero adeguato alle esigenze dell'insegnamento teorico,  della supervisione e del tirocinio, dovrà possedere titoli didattici e scientifici qualificati e idoneamente documentati. Per un'eventuale integrazione della docenza potrà essere utilizzata, mediante apposite convenzioni, la competenza esistente in organismi pubblici.

COMMENTO

Questo articolo è in lizza per un attestato mondiale di banalità. Per esso i docenti dovranno possedere "titoli didattici e scientifici qualificati", ma non si dice quali. Un campanello di allarme può arrivare dal "scientifici", parola che i "baroni" universitari usano quasi solo come sinonimo di "accademici". Per fortuna la Commissione non ha avuto il coraggio di arrivare a tanto, e così ha lasciato questo comma che offre la massima discrezionalità. Vogliamo scommettere che non avremo docenti no asserviti, esclusi perché non abbastanza scientifici? Il secondo comma afferma che "per un'eventuale integrazione" si può ricorrere alle competenze esistenti negli organismi pubblici, mediante apposite convenzioni. Se si pensa ad operatori di UUSSLL o di OO.PP. si finge di dimenticare che tutti sono iper-impegnati e che una convenzione non la firmerà mai nessun Ente. Se questo articolo intende proibire il ricorso a queste risorse, nel loro tempo libero ( cioè senza convenzione), significa che la Commissione sogna. Però esiste un ente pubblico che è disposto a fare convenzioni ed i cui operatori hanno tanto tempo libero: è l'Università, perbacco! Ecco il senso dell'articolo: dire, senza dire, che le scuole saranno approvate quanti più accademici avranno al loro interno.

ART. 10 - La Scuola sarà tenuta a presentare annualmente al Ministero il consuntivo delle proprie attività ed il programma per l'anno successivo.

ART. 11 - Il riconoscimento dei programmi di formazione psicoterapeutica avrà validità quinquennale e potrà essere rinnovato su richiesta presentata al Minister almeno 12 mesi prima dello scadere del quinquennio. Esso potrà essere revocato qualora intervengano fatti imprevisti dalla normativa vigente o venga meno taluno dei requisiti di cui ai punti precedenti.

COMMENTO

Questi due articoli esprimono bene la filosofia sottesa a tutta l'operazione. Questa Commissione e con essa il giustamente cacciato Ministro Ruberti, cercano di ottenere quello che non è riuscito né al nazismo né al fascismo: mettere sotto tutela governativa la psicoterapia. Il che spiega la fretta con cui si cercava (o si cerca ancora?) di procedere, prima dell'attuazione dell'Ordine degli Psicologi, che, insieme a quello dei Medici, è la naturale autorità in questa materia. Intanto le scuole devono presentare "annualmente" consuntivo e programma, poi esse vengono sottoposte al ricatto della quinquennalità, su domanda fatta ogni quattro anni. La prima domanda è: chi leggerà il consuntivo ed il programma annuale al Ministero? La seconda è: chi sarà capace nel giro di dodici mesi di controllare e vagliare le domande di rinnovo, che saranno presumibilmente non meno di cento? Una bella sinecura per i nostri Commissari, che diventando permanenti, possono arrotondare? Oppure una semplice prassi formale, da usare come ricatto per i soli casi scomodi? La terza domanda è: perché? Intanto occorre escludere che scuole tanto delicate possano essere controllate da un solo Ministero. L'unica garanzia di indipendenza starebbe nel controllo plurimo da parte della P.I., degli interni, della Sanità e infine della Ricerca.
In secondo luogo il Governo può chiedere di controllare gli esiti (cioè gli esami finali) come fa nelle Scuole Secondarie parificate, ma non i consuntivi ed i programmi. In terzo luogo, una revoca del riconoscimento aprirebbe un contenzioso giuridico pazzesco, e potrebbe fondarsi solo su ispezioni, sanzioni,  ricorsi. Il Ministero ha intenzione di dotare la Commissione di poteri ispettivi e sanzionatori? Non scherziamo, solo l'Ordine ha l'autorità morale e materiale (nonché la competenza) per intervenire su queste materie!

CONCLUSIONI

Come mi sembra dimostrato i "criteri" presentati dalla Commissione sono un misto di furbizie, imprecisioni, madornali errori e ideologia statalista. La conseguenza reale di tutto ciò, come spesso capita in Italia, non è quello di applicare veramente una normativa fra l'insignificante e il demenziale. Il vero scopo del lavoro di questa Commissione è di sottomettere le scuole di psicoterapia, con la minaccia di applicare discrezionalmente e dunque legalmente le norme. Quelle che si piegheranno, porgendo omaggi a certo baronato; quelle che sono già controllate dagli "amici degli amici"; quelle che si affretteranno a prezzolare qualche accademico coinvolgendolo in pubblicazioni, convegni o decenze: quelle passeranno. Possono passare anche tutte, purché si sottomettano, per ora. Poi naturalmente esiste sempre la spada di Damocle del rinnovo quinquennale, che garantirà una sottomissione permanente e, perché no?, magari sempre più ampia.

Guido Contessa

Vice-Presidente della SIPS

NOTIZIE DELL'ULTIMA ORA

Apprendiamo che la Commissione, recentemente integrata da due membri (            Pierucci e Slepoj) sarebbe in fase di stallo, per  vari motivi, non ultimo una certa prudenza del nuovo Ministro. Se la notizia fosse confermata avremmo la prova di un grande successo di coloro che si sono battuti in questi  mesi per bloccare lo scempio che si stava perpetrando.

Poiché tuttavia non si può mai essere certi di nulla, NOI PSICOLOGIA invita le Scuole a inviare al Ministro Fontana un telegramma di sostegno all'ipotesi della sospensione in attesa del varo dell'Ordine.

PIU' SCUOLE SI FANNO VIVE COL MINISTRO PIU' CERTEZZA SI AVRA' NELLA SOSPENSIONE.