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SINDACATO PSICOLOGI
Continua
la battaglia legale dellAUPI al fine del riconoscimento del profilo
professionale di Psicologo-Psichiatrico e abilitato alla terapia, qualifica
già equiparata a quella medica, ma che è stata più volte negata in sede
Giuridico-amministrativa. Ultima sentenza sfavorevole quella del Consiglio
di Stato n. 633/87, che oltre a vari oscuramenti e distorsioni, faceva in
parte sue le conclusioni del TAR Piemonte del 16 luglio 85. Le due
sentenze partono dal presupposto che il nuovo ordinamento non stabilisca
e non renda conto con la necessaria chiarezza quale sia la posizione e la
qualifica degli psicologi ospedalieri, affermando che lart. 2 della
legge 431/68, che istituiva la figura equiparata di psicologo psichiatrico,
la rimandava ad una futuribile legge unica nazionale mentre essa è in realtà
decentrata da subito sui singoli regolamenti locali e la sua futura vigenza
è garantita fino a specifica abrogazione, che non è mai avvenuta. Il secondo
errore comune di queste due sentenze consiste nellignorare la costante
inclusione della qualifica sotto la dizione di medici. A questi
errori iniziali se ne aggiungono di conseguenza poi molti altri.
Si sono
verificate poi, ultimamente, delle inversioni di tendenza nelle sentenze
dei Tribunali amministrativi tali da fare ben sperare per il futuro, anche
se dimostrano quale caos regni ancora in questo settore. Vengono infatti
depositate lo stesso giorno dal TAR di Trento due sentenze opposte. La prima
afferma che la qualifica è scontatamente morta (ai danni di un collega della
psichiatria), la seconda, viceversa, accusa le controparti di non aver abbastanza
documentato le ragioni e la data di morte della qualifica stessa, facendola
sopravvivere a beneficio di un collega dei consultori.
Una inversione più lenta ma analoga, si è avuta dal TAR del Lazio. Nella
sentenza n. 248/87 il Tribunale laziale equiparava sì un collega mai equiparato
prima, ma perché assunto antecedentemente al DPR 761/79. Con diversa motivazione
veniva invece emessa unaltra sentenza nel gennaio 88, che disponeva
limmediata equiparazione per lo psicologo di una USL romana, lequiparazione
veniva ammessa a livello economico, ma non veniva ammessa a quello giuridico.
Buoni auspici, dunque, per i nuovi ricorsi che lAUPI ha presentato
al TAR del Lazio relativamente ai contratti 348/87 e 270/87, gli unici ancora
non corretti dalla magistratura amministrativa.
Il numero di Aupinotizie di marzo-aprile è completamente dedicato poi al
problema della stipulazione di regolari convenzioni nazionali fra psicologi
e settore sanitario.
AUPI
CUNEO
c/o CIM v. Montezovetto 13
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