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SINDACATO PSICOLOGI

Continua la battaglia legale dell’AUPI al fine del riconoscimento del profilo professionale di Psicologo-Psichiatrico e abilitato alla terapia, qualifica già equiparata a quella medica, ma che è stata più volte negata in sede Giuridico-amministrativa. Ultima sentenza sfavorevole quella del Consiglio di Stato n. 633/87, che oltre a vari oscuramenti e distorsioni, faceva in parte sue le conclusioni del TAR Piemonte del 16 luglio ’85. Le due sentenze partono dal presupposto che il nuovo ordinamento non stabilisca e non renda conto con la necessaria chiarezza quale sia la posizione e la qualifica degli psicologi ospedalieri, affermando che l’art. 2 della legge 431/68, che istituiva la figura equiparata di psicologo psichiatrico, la rimandava ad una futuribile legge unica nazionale mentre essa è in realtà decentrata da subito sui singoli regolamenti locali e la sua futura vigenza  è garantita fino a specifica abrogazione, che non è mai avvenuta. Il secondo errore comune di queste due sentenze consiste nell’ignorare la costante inclusione della qualifica sotto la dizione di “medici”. A questi errori iniziali se ne aggiungono di conseguenza poi molti altri.
Si sono verificate poi, ultimamente, delle inversioni di tendenza nelle sentenze dei Tribunali amministrativi tali da fare ben sperare per il futuro, anche se dimostrano quale caos regni ancora in questo settore. Vengono infatti depositate lo stesso giorno dal TAR di Trento due sentenze opposte. La prima afferma che la qualifica è scontatamente morta (ai danni di un collega della psichiatria), la seconda, viceversa, accusa le controparti di non aver abbastanza documentato le ragioni e la data di morte della qualifica stessa, facendola sopravvivere a beneficio di un collega dei consultori.
Una inversione più lenta ma analoga, si è avuta dal TAR del Lazio. Nella sentenza n. 248/87 il Tribunale laziale equiparava sì un collega mai equiparato prima, ma perché assunto antecedentemente al DPR 761/79. Con diversa motivazione veniva invece emessa un’altra sentenza nel gennaio ’88, che disponeva l’immediata equiparazione per lo psicologo di una USL romana, l’equiparazione veniva ammessa a livello economico, ma non veniva ammessa a quello giuridico.
Buoni auspici, dunque, per i nuovi ricorsi che l’AUPI ha presentato al TAR del Lazio relativamente ai contratti 348/87 e 270/87, gli unici ancora non corretti dalla magistratura amministrativa.
Il numero di Aupinotizie di marzo-aprile è completamente dedicato poi al problema della stipulazione di regolari convenzioni nazionali fra psicologi e settore sanitario.

AUPI CUNEO
c/o CIM  v. Montezovetto 13