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Un gruppo assai ristretto
di avvocati, giudici, medici, psicologi si è incontrato nello scorso mese
di giugno a Noto (in un convegno posto sotto l'egida dell'Istituto Superiore
Internazionale di Criminologia) per affrontare il problema, di sempre maggiore
attualità, della corretta immagine sul minore nella fattispecie di abuso
sessuale.
La prospettiva è stata di ordine deontologico. La preoccupazione è stata
quella di giungere alla articolazione di alcuni punti per un'auto - regolamentazione
del settore. Si è trattato di un laboratorio più che di un convegno tradizionale,
ed è stato coordinato dal criminologo Cataldo Neuburger. Vi hanno partecipato
altri: Gullotta, Lanza, Fornari, Caroponi Schittar, De Leo, Bellussi, Bandini;
risultando quindi garantito l'approccio correttamente interdisciplinare.
Riportiamoci alle tredici regole, alle vere e proprie linee guida, per l'esame
del minore così come enunciate a Noto:
·
1 - nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare
metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici
di riferimento utilizzati.
·
2 - All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento
della verità sotto il profilo giudiziario.
·
3 - In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto
devono essere estesi ai membri del contesto familiare e, ove possibile,
sociale del minore (compreso il presunto abusante). Ove l'indagine non potesse
essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto
dei motivi di tale incompletezza. È così da considerare deontologicamente
scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore.
·
4 - L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione
o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti
nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti.
Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
·
5 - Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine,
l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative
ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.
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6 - Nella comunicazione con il minore l'esperto deve:
a) garantire che l'incontro avvenga in tempi,
modi e luoghi tali da assicurare la serenità e la
spontaneità della comunicazione
b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive
o implicative che diano per scontato la
sussistenza del fatto che è oggetto di indagini.
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7 - Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione
dei colloqui col minore in modo da minimizzare lo
stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
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8 - L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio,
tenendo presente della sua età e della sua capacità di comprensione evitando
- quando possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda
gli eventuali sviluppi del procedimento.
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9 - Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile
in bambini abusati è in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali
aspecifici, che in quanto tali possono rappresentare risposte a stress diversi,
quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
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10 - I ruoli dell'esperto nel procedimento penale, o delle psicoterapeuta
o psicoriabilitatore, sono incompatibili.
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11 - L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore
specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e in tutte le sedi giudiziarie
in cui il caso di abuso è trattato.
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12 - L'assistenza psicologica prevista dall'art. 609 - decies c.p.c.
deve essere svolta da persona diversa da consulente e non deve interferire
in alcun modo con l'attività dell'esperto.
L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità
del minore assistito.
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13 - Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni
del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte ed opportunamente documentate
(mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tendendo presenti i compiti
contenuti in questa Carta.