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LA CARTA DI NOTO

Un gruppo assai ristretto di avvocati, giudici, medici, psicologi si è incontrato nello scorso mese di giugno a Noto (in un convegno posto sotto l'egida dell'Istituto Superiore Internazionale di Criminologia) per affrontare il problema, di sempre maggiore attualità, della corretta immagine sul minore nella fattispecie di abuso sessuale.
La prospettiva è stata di ordine deontologico. La preoccupazione è stata quella di giungere alla articolazione di alcuni punti per un'auto - regolamentazione del settore. Si è trattato di un laboratorio più che di un convegno tradizionale, ed è stato coordinato dal criminologo Cataldo Neuburger. Vi hanno partecipato altri: Gullotta, Lanza, Fornari, Caroponi Schittar, De Leo, Bellussi, Bandini; risultando quindi garantito l'approccio correttamente interdisciplinare.
Riportiamoci alle tredici regole, alle vere e proprie linee guida, per l'esame del minore così come enunciate a Noto:
·         1 - nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati.
·         2 - All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.
·         3 - In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono essere estesi ai membri del contesto familiare e, ove possibile, sociale del minore (compreso il presunto abusante). Ove l'indagine non potesse essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza. È così da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore.
·         4 - L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
·         5 - Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.
·         6 - Nella comunicazione con il minore l'esperto deve:
      a) garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità e la                   
          spontaneità della comunicazione
      b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontato la
          sussistenza del fatto che è oggetto di indagini.
·         7 - Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui col minore in modo da minimizzare lo
stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
·         8 -  L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenendo presente della sua età e della sua capacità di comprensione evitando - quando possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento.
·         9 - Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che in quanto tali possono rappresentare risposte a stress diversi, quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
·         10 - I ruoli dell'esperto nel procedimento penale, o delle psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili.
·         11 - L'assistenza psicologica in giudizio al  minore sarà affidata ad operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e in tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato.
·         12 - L'assistenza psicologica prevista dall'art. 609 - decies c.p.c. deve essere svolta da persona diversa da consulente e non deve interferire in alcun modo con l'attività dell'esperto.
L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità del minore assistito.
·         13 - Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte ed opportunamente documentate (mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tendendo presenti i compiti contenuti in questa Carta.