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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

L'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo si configura, nella propria dimensione valutativa e di verifica, quale momento conclusivo della valutazione di base, e al tempo stesso quale passaggio prodromico al concreto esercizio della professione.
In tale posizionamento - allo snodo, appunto, fra formazione e professione - l'Esame di Stato non  può non ricondursi, da un lato, ai fondamenti della scienza psicologica, dall'altro alle competenze professionali previste dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, di ordinamento della professione di psicologo.
L'esperienza di tirocinio, del resto, proprio perché si propone di essere un "processo integrativo della formazione professionale" (cfr. l'art. 1 del protocollo regolamentare) trova anch'essa, come l'Esame di Stato, i propri parametri di riferimento nell'interazione fra CONOSCENZA acquisita e COMPETENZE da divenire: la sua parentela strutturale, come pure la sua contiguità temporale con l'esame di abilitazione, avvalora il tirocinio ipso facto quale momento fondamentale (sul piano della prassi) a cui l'Esame di Stato (sul piano della verifica e della valutazione) non può non richiamarsi.
Sulla base di tali premesse, se la prova scritta "verte sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento" (cfr. l'art. 4 punto 2 del D.M. 240/92), la prova prativa dovrebbe consistere nella discussione di un problema relativo alle competenze di cui all'art. 1 della legge di ordinamento (L. 56/89): problema che può essere proposto - non necessariamente sotto forma di protocollo - ai diversi livelli di articolazione sintattica del discorso psicologico (individuale, interpersonale, gruppale, organizzativo - istituzionale, ambientale).
La prova orale, infine, lungi dal configurarsi come una semplice appendice delle precedenti, può essere finalizzata in modo precipuo ad una DISCUSSIONE CRITICA DELL'ESPERIENZA DI TIROCINIO, eventualmente anche in raccordo con gli argomenti teorico - pratici affrontati nella prova scritta e nella prova pratica. In ogni caso, sarebbe da esaminare anche l'ipotesi di consentire al candidato, in occasione della prova scritta, la scelta del tema in una rosa di due o tre argomenti proposti dalla Commissione (diversamente da quanto attualmente previsto nell'art. 4 punto 3, del citato decreto ministeriale).
Sintesi dell'Atto di indirizzo del Consiglio Nazionale dell'Ordine del 2-7-96 da "La Professione di Psicologo" notiziario dell'Ordine nazionale degli Psicologi, n. 6 del settembre 1996.