indice generale |
L'Esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo si configura, nella propria
dimensione valutativa e di verifica, quale momento conclusivo della valutazione
di base, e al tempo stesso quale passaggio prodromico al concreto esercizio
della professione.
In tale posizionamento - allo snodo, appunto, fra formazione e professione
- l'Esame di Stato non può non ricondursi, da un lato, ai fondamenti della
scienza psicologica, dall'altro alle competenze professionali previste dall'art.
1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, di ordinamento della professione di
psicologo.
L'esperienza di tirocinio, del resto, proprio perché si propone di
essere un "processo integrativo della formazione professionale"
(cfr. l'art. 1 del protocollo regolamentare) trova anch'essa, come l'Esame
di Stato, i propri parametri di riferimento nell'interazione fra CONOSCENZA
acquisita e COMPETENZE da divenire: la sua parentela strutturale, come pure
la sua contiguità temporale con l'esame di abilitazione, avvalora il tirocinio
ipso facto quale momento fondamentale (sul piano della prassi) a cui l'Esame
di Stato (sul piano della verifica e della valutazione) non può non richiamarsi.
Sulla base di tali premesse, se la prova scritta "verte sugli aspetti
sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia
dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento"
(cfr. l'art. 4 punto 2 del D.M. 240/92), la prova prativa dovrebbe consistere
nella discussione di un problema relativo alle competenze di cui all'art.
1 della legge di ordinamento (L. 56/89): problema che può essere proposto
- non necessariamente sotto forma di protocollo - ai diversi livelli di
articolazione sintattica del discorso psicologico (individuale, interpersonale,
gruppale, organizzativo - istituzionale, ambientale).
La prova orale, infine, lungi dal configurarsi come una semplice appendice
delle precedenti, può essere finalizzata in modo precipuo ad una DISCUSSIONE
CRITICA DELL'ESPERIENZA DI TIROCINIO, eventualmente anche in raccordo con
gli argomenti teorico - pratici affrontati nella prova scritta e nella prova
pratica. In ogni caso, sarebbe da esaminare anche l'ipotesi di consentire
al candidato, in occasione della prova scritta, la scelta del tema in una
rosa di due o tre argomenti proposti dalla Commissione (diversamente da
quanto attualmente previsto nell'art. 4 punto 3, del citato decreto ministeriale).
Sintesi dell'Atto di indirizzo del Consiglio Nazionale dell'Ordine
del 2-7-96 da "La Professione di Psicologo" notiziario dell'Ordine
nazionale degli Psicologi, n. 6 del settembre 1996.